Quando si ricevere una bolletta contenente un CMOR è sempre una bella gatta da pelare. Non si era pagato prima e non si vuole pagare nemmeno adesso. Tuttavia esistono dei casi in cui è possibile richiedere l’annullamento del CMOR.
Il CMOR – l’acronimo sta per Corrispettivo di Morosità – è una forma di recupero crediti introdotta da ARERA per contrastare il fenomeno del turismo energetico, ovvero un cliente finale che cambia in continuazione fornitore con il solo obiettivo di non pagare le bollette emesse.
Così facendo infatti il vecchio fornitore creditore non dispone dello strumento più efficace per tutelarsi, la sospensione della fornitura.
Con questo meccanismo il debito viene trasferito al nuovo fornitore, che lo applica in bolletta sotto forma di CMOR.
La comunicazione non è diretta tra i due fornitori (entrante e uscente), ma avviene attraverso una triangolazione con la Gestore del Sistema Indennitario, pertanto il fornitore entrante non potrà sapere chi è che ha richiesto il CMOR.
Una fattura CMOR deve essere pagata se non si vuole incorre in delle sospensioni della fornitura, in quanto l’attuale fornitore ha la possibilità di farlo.
Tuttavia esistono dei casi in cui è possibile contestare il CMOR.
Quando è possibile contestare il CMOR?
Nonostante il CMOR viene generato da un debito che sarebbe giusto onorarlo, esistono dei casi in cui è possibile contestarlo.
Tuttavia la contestazione va fatta al precedente fornitore, ovvero colui che ne ha fatto richiesta, motivo per cui molto spesso va pagato in un primo momento, onde evitare la sospensione della fornitura.
Il fornitore debitore deve rispettare i seguenti adempimenti, in alternativa sarà possibile contestare il CMOR:
- invio mediante raccomandata la comunicazione di costituzione in mora, contenente l’avviso dell’eventuale applicazione del corrispettivo CMOR, in caso di mancato adempimento;
- il cliente non abbia già pagato il proprio debito entro i termini indicati nella costituzione in mora o eventualmente lo abbia saldato successivamente, anche tramite agenzia di recupero del credito.
- L’invio della fattura di chiusura contratto, anche attraverso la fattura provvisoria basata su consumi stimati e abbia riconosciuto gli eventuali indennizzi previsti per il ritardo nell’emissione della fattura di chiusura;
- Il debito non sia riconducibile ad una ricostruzione dei consumi a seguito di accertato malfunzionamento del misuratore elettrico o del gruppo di misura;
- Abbia fornito, nei tempi previsti dalla regolazione, una risposta motivata al reclamo scritto relativo agli importi non pagati e contestati, ed eventualmente abbia riconosciuto gli indennizzi previsti in caso di mancata risposta o di risposta inviata in ritardo.
Un team a tua disposizione
Negli anni il nostro team ha gestito diversi casi legati alla contestazione del CMOR, in particolar modo all’applicazione dello stesso nonostante il pagamento era stato già stato effettuato o era attivo un piano di rientro con un’agenzia di recupero crediti.
In queste situazioni non è semplice gestire la situazione, in quanto il fornitore entrante può rincorrere a tutte le modalità in suo possesso per riscuotere il CMOR e trasferirlo, attraverso la Cassa dei Servizi Energetici, al fornitore uscente.
Pertanto tra emissione della bolletta, scadenza della stessa e invio della costituzione in mora, il tutto diventa una corsa contro il tempo che se non gestita correttamente potrà generare spiacevoli situazioni o doppi pagamenti.
Se hai ricevuto un CMOR e ritieni che lo stesso non sia dovuto, contatta il nostro team di esperti e sottoponi il tuo caso.